Patente a punti nei cantieri

A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89 comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.

Per ottenere la patente a crediti in formato digitale, le imprese devono presentare una domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (portale ad oggi NON ANCORA ATTIVO), dimostrando il possesso di alcuni requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ndr: visura camerale);

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. 81/2008;

c) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (ndr: DURC);

d) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (ndr: DVR);

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Esonero: Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

E’ importante controllare e preparare le evidenze per poter continuare ad accedere ai cantieri.

Si allegano Slide illustrative del Ministero del Lavoro.